Esiste un modello di informativa privacy che possa essere adottato anche con riferimento alla conclusione di un contratto?
La risposta è positiva e l’indicazione del modello è data dallo stesso GDPR.
Partiamo dal dato normativo.
L’informativa privacy prevista dal Regolamento Europeo n. 2016/679
Il Regolamento Europeo prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni, contenute negli articoli 13 e 14 dello stesso Regolamento, attinenti al trattamento dei dati personali che intende effettuare.
Queste devono essere rese in forma concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (così testualmente l’art. 12).
L’informativa, con le caratteristiche delineate dal Regolamento, si inserisce nel più generale principio di trasparenza di cui all’articolo 5, lettera a) con il quale si vuole garantire all’interessato di comprendere non solo la portata e le conseguenze del trattamento dei dati che lo riguardano, ma anche i diritti che gli spettano proprio in relazione al trattamento al quale verranno sottoposti i suoi dati.
In questo senso, quindi, gli articoli 13 e 14 indicano in modo tassativo, ma non esaustivo le informazioni che devono essere fornite all’interessato, distinguendo a seconda che il consenso sia stato o meno raccolto presso l’interessato stesso.
In questo modo lo stesso GDPR fornisce in via indiretta una sorta di “modello standard” dell’informativa, che andrà, appunto, rilasciata all’interessato.
Le basi giuridiche del trattamento di dati personali
In base alle disposizioni del Regolamento Europeo il trattamento dei dati personali è lecito solo in presenza di una valida base giuridica, così come indicato dall’art. 6.
Il punto cruciale è dato dalla necessità di fornire la relativa informativa ogniqualvolta si realizzi un trattamento, indipendentemente dalla base giuridica sulla quale si fonda lo stesso.
Una riflessione particolare, in ogni caso, è necessaria per l’ipotesi in cui il trattamento si fondi sul consenso dell’interessato.
Se, infatti, l’informativa deve essere resa al fine di chiarire all’interessato tutti gli aspetti relativi al trattamento al quale verranno sottoposti i suoi dati, è possibile che questa possa incidere sul consenso che viene richiesto per il trattamento, in quanto l’interessato potrebbe decidere di non rilasciare il consenso proprio in virtù delle modalità con le quali viene effettuato lo stesso.
A fronte, infatti, del mancato rilascio del consenso, perché, per esempio, l’interessato non concorda con le modalità con le quali verranno trattati i propri dati, in assenza di altre valide basi giuridiche, il trattamento non potrà iniziare.
Diversa l’ipotesi delle altre basi giuridiche indicate dall’art. 6 del Regolamento Europeo, ossia l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
In tutti questi casi l’informativa potrebbe avere effetti sul trattamento già iniziato per esempio nel caso in cui l’interessato decidesse di opporsi al trattamento.
La conclusione del contratto
Come visto l’esecuzione del contratto di cui sia parte l’interessato è, a norma dell’art. 6 del Regolamento, una delle ipotesi in cui il trattamento dei dati personali risulta lecito.
In ambito contrattuale bisogna distinguere tra la fase della conclusione del contratto e quella relativa alla sua esecuzione poiché la norma si riferisce unicamente a questa ultima ipotesi.
Per quanto riguarda la fase che riguarda la conclusione del contratto, ossia il momento in cui il contratto viene ad esistenza, si deve fare riferimento al momento in cui si realizza l’incontro delle volontà delle parti e, pertanto, della proposta e dell’accettazione.
Poiché l’interesse comune delle parti è quello relativo alla conclusione dell’accordo è del tutto inverosimile che una delle parti non fornisca i propri dati e si opponga al trattamento, posto che in questo caso il contratto non potrebbe concludersi.
In tale ipotesi l’informativa, rilasciata nella fase delle trattive, potrebbe incidere sulla conclusione del contratto per motivi non direttamente ricollegabili al rapporto contrattuale, ma unicamente, come è immaginabile, al trattamento dei dati.
Nel caso, invece, di un accordo già stipulato, in virtù del dettato normativo, il trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito qualora si basi sulla esecuzione di un accordo del quale è stato parte l’interessato e che lo stesso aveva interesse a portare ad esecuzione, posto che diversamente non avrebbe stipulato.
È necessario quindi comprendere quale effetto possa avere la mancata informazione dell’interessato ex art. 13 del Regolamento sul rapporto contrattuale già concluso.
L’informativa privacy: il modello e il rapporto con il contratto
Come già anticipato l’informativa che dovesse essere resa nella fase precontrattuale potrebbe avere effetti diretti sulla conclusione del contratto poiché l’interessato, quanto meno in linea teorica, potrebbe decidere di non stipulare il contratto per motivi attinenti al trattamento dei propri dati.
Nel caso in cui, invece, il contratto fosse già concluso l’informativa non potrebbe in alcun modo incidere sulla validità e sull’efficacia dello stesso, posto che, come visto, si riferisce a elementi che sono estranei all’accordo contrattuale.
Qualora, invece, le modalità del trattamento fossero inserite tra le clausole contrattuali il discorso potrebbe essere in parte diverso perché in questo caso il mancato accordo sulle modalità del trattamento inciderebbe direttamente sull’accordo delle parti.
A questo riguardo, tuttavia, bisogna rilevare che inserire nel contratto anche le modalità di trattamento dei dati potrebbe portare l’interessato ad avere un potere contrattuale anche su un aspetto che attiene ad un elemento diverso rispetto all’oggetto del contratto e potrebbe quindi avere un “peso specifico” piuttosto particolare nella formazione dell’accordo contrattuale.
Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta alle parti, tuttavia, queste possono decidere di inserire anche clausole di questo tipo poiché non esiste, ad oggi, alcun divieto espresso in tal senso.
L’art. 13 del Regolamento infatti indica le informazioni che devono essere rese all’interessato e qualora il titolare dovesse decidere di inserire nella contrattazione anche gli aspetti direttamente connessi al trattamento dei dati dovrebbe rispettare unicamente i principi del Regolamento in relazione all’adozione di misure adeguate per la protezione dei dati personali.