Con la Sentenza n. 82 del 10 maggio 2024 la Corte Costituzionale ha ribadito un principio cardine della tutela ambientale e paesaggistica: la competenza esclusiva dello Stato nel dettare principi e regole uniformi, volti a difendere nello stesso modo, su tutto il territorio nazionale, valori costituzionalmente tutelati in così alto grado.
La questione di illegittimità costituzionale, nel caso specifico, è stata sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con riguardo alla Legge Regionale della Puglia n. 19 del 2023, nella parte in cui, all’art. 4, prevede l’esclusione “dalla valutazione ambientale e paesaggistica” delle aree a parcheggio ad uso pubblico e temporaneo, non superiore a 120 giorni, per le attività previste dall’art. 6, comma 1, lett e-bis, Testo Unico Edilizia, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi.
L’art. 6, comma 1, lettera e-bis), T.U. Edilizia individua tra gli interventi di “attività edilizia libera” (eseguibili cioè senza alcun titolo abilitativo) “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.
Va anche aggiunto che l’art. 6 del Testo Unico Edilizia fa espressamente salvo il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, comprese le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali).
Secondo la prospettazione della Presidenza ricorrente, la norma regionale impugnata presenterebbe svariati profili di illegittimità costituzionale, tutti peraltro riconducibili alla violazione dell’art. 117, comma 2, lett s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
Sotto un primo profilo, verrebbe violata la norma di cui all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali che disciplina l’autorizzazione paesaggistica che deve essere richiesta “dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo” di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tra cui le aree tutelate per legge ex art. 142, le aree di notevole interesse pubblico ex art. 136, sia quelle già individuate dal Legislatore in forza di previsioni di legge anteriori all’entrata in vigore del Codice, sia quelle individuate in base ai piani paesaggistici. In tali casi la disciplina del Codice prevede l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi corredato dalla prescritta documentazione; né tale disciplina è derogata dal Testo Unico edilizia per le opere stagionali, che anzi, come detto, espressamente la richiama.
Dall’altro lato, la norma impugnata si applicherebbe a tutti i parcheggi di uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, a prescindere dal numero di posti auto, escludendo in ogni caso che essi siano soggetti a procedure di valutazione ambientale e ponendosi, così, in contrasto con l’Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che al punto 7 (Progetti di infrastrutture), lettera b), prevede che i progetti dei “parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto” siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza distinguere tra temporaneità o meno dell’uso.
La Corte Costituzionale fa proprie totalmente le doglianze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ribadendo che la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge statale non può subire deroghe da parte della legislazione regionale, ciò in forza del disposto dell’art. 117 comma 2, lett s) della Costituzione che, nel caso che ci occupa, non consente alle regioni di introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale, che godono di una disciplina uniforme, tra cui la autorizzazione paesaggistica.
Nemmeno può sostenersi che la norma pugliese possa trovare giustificazione da quanto previsto dal DPR 31/2017, che come noto elenca gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e introduce l’autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto le ipotesi previste e contemplate da questo decreto, con riguardo ai parcheggi, non sono sovrapponibili a quelle disciplinate dalla norma regionale, ma sono dettate e previste per scopi specifici (manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci) che giustificano il procedimento di autorizzazione semplificata: circostanze non specificate dalla norma pugliese, invero molto più a carattere generale.
Analoghe considerazioni valgono in tema di disciplina di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Si tratta di una disciplina che in forza dei principi costituzionali sopra accennati deve trovare nella legislazione statale la propria normazione uniforme. La Corte, richiamando un proprio autorevole precedente (Sent 178/2019) in tema di verifica di assoggettabilità a VIA regionale dei progetti di impianti eolici superiori a 1 MW e di impianti per conversione fotovoltaica, ha ricordato che “non spetta […] alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale”, in quanto, “sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale”.